Glossario

Tutte le parole del Factoring

È l’atto formale con il quale il debitore, che ha ricevuto la comunicazione della cessione, assume l’impegno di effettuare il pagamento esclusivamente al factor.

Il negozio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce al factor (cessionario) i propri crediti esistenti e/o futuri vantati nei confronti del debitore; alla cessione si applica la legge 52/91 nel caso di crediti di impresa, e gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile nel caso di altra tipologia di i crediti.

Facoltà contrattualmente attribuita al Factor di trattenere somme e compensare i propri debiti nei confronti del Fornitore, con i propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo ancorché non ancora liquidi o esigibili.

Commissioni, oneri e ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuito tra il fornitore e il factor per le prestazioni e servizi resi da quest’ultimo nello svolgimento del contratto di factoring

Indica quanto dovuto dal factor in contropartita dei crediti cedutigli dal fornitore e corrisponde al valore nominale dei crediti stessi, solitamente per sorte capitale, al netto delle competenze dovute al factor, ovvero al netto di eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore (per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, compensazioni e deduzioni).

I crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal fornitore nell’esercizio dell’impresa o che, comunque, vanta a diverso titolo e quindi le somme che il fornitore ha diritto di ricevere dal debitore in pagamento di forniture beni e/o di prestazioni di servizi.

La persona fisica o giuridica tenuta a effettuare al fornitore il pagamento di uno o più crediti.

Documento riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali applicate al cliente.

Indica la società di factoring con la quale il fornitore sottoscrive un contratto di cessione del credito. Indica inoltre il factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui il factor si avvale o si avvarrà nell’espletamento dei suoi servizi in ambito internazionale

L’impresa cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

È la remunerazione dovuta, con la periodicità convenuta, dal fornitore o dal debitore ceduto al factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito eseguita al factor, o della concessione da parte di quest’ultimo di una dilazione per il pagamento del debito o su operazioni di finanziamento o sul ritardato pagamento del debitore.

Prodotto factoring tramite il quale il Cedente/Fornitore consegue dal Factor l’accredito del corrispettivo dei Crediti ceduti ad una data prefissata e certa (generalmente la scadenza naturale del credito), indipendentemente dall’affettivo pagamento del debitore, concedendo, se concordata, al cliente/debitore ceduto una dilazione di pagamento per il periodo stabilito.

Comunicazione, nelle forme di legge, al debitore della intervenuta cessione del credito, ai sensi della quale il debitore è tenuto a effettuare i pagamenti esclusivamente a favore del factor.

Ammontare dei crediti ceduti in essere e non incassati a una certa data.

Pagamento eseguito dal factor al fornitore in misura percentuale o per la totalità del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del fornitore e a discrezione del factor prima della data di scadenza o d’incasso dei crediti ceduti.

Pagamento eseguito dal factor al fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta ai sensi del Contratto di factoring al momento dell’effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti (maturity), o, in caso di assunzione del rischio d’insolvenza del debitore, alla data pattuita con il fornitore medesimo.

Indice di riferimento del mercato monetario per calcolare, quale valore base di riferimento, il tasso di interesse in misura variabile .

Indica l’ammontare massimo sino a concorrenza del quale il factor si assume il rischio di mancato pagamento del Debitore.

Prodotto factoring con il quale il Factor rinuncia alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento del Debitore

Prodotto factoring nel quale il Factor non rinuncia alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore.

Comunicazione del debitore ceduto al factor che conferma la certezza e regolarità del credito, la sua esigibilità e che il pagamento verrà effettuato al factor.

Assunzione da parte del factor del rischio di mancato pagamento del debitore ceduto (previa determinazione del plafond riportante il limite massimo) dell’importo dei crediti per i quali il factor intende assumersi tale rischio.

Tasso di interesse applicato a seguito del ritardato pagamento di una somma di denaro.

Ammontare complessivo dei crediti ceduti in un arco temporale definito (mensile o annuale).

È l’ammontare previsionale dei crediti oggetto di cessione dichiarato dal Fornitore e riferito ad un determinato periodo di tempo.

Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi passivi a carico del Fornitore o del debitore.